Informative e informazioni - Studio Legale Avv. Domenico Bertuccio

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Informative e informazioni

Preventivo scritto e incarico.
Prima dell'inizio dell'opera viene formulato un preventivo scritto con il quale vengono riportati il compenso e tutte le altre voci di spesa per come qui di seguito articolato.
Importi obbligatori da versare al professionista:

  • Compenso (onorari), ovvero l'incasso dell'avvocato per la sua prestazione puramente intellettuale e viene inteso al netto di qualunque altra voce;

  • Spese generali, ossia il rimborso forfettario per spese medie e non quantificabili del professionista, secondo aliquota fissata per legge;

  • C.P.A., ovvero le spese per la previdenza con aliquota fissata per legge;

Potrebbero porsi anche:
Eventuali spese vive, cioè tutti quei costi documentati
che prescindono dall'opera intellettuale (compenso, spese generali e C.P.A.) che emergono di volta in volta procedendo nello sviluppo dell'incarico. Questi deveno essere sostenuti direttamente dal cliente (ad esempio le marche da bollo, il contributo unificato, la vacazione etc.). Non costituiscono un guadagno per il professionista ma una spesa e sono perciò da anticipare o da rimborsare. Possono essere prevedibili e in tal caso ne viene chiesto l'adempimento al cliente in via anticipata,  mentre quelli che subentrano in seguito vengono chiesti all'occorrenza.
Importi convenzionali

  • Diritti, dovuti in alcuni casi oltre i costi obbligatori per determinate tipologie di pratiche solitamente complesse o che richiedono attività strumentale maggiore o uguale rispetto quella principale (intellettuale). I diritti sono espressi chiaramente nel preventivo per quella tipologia di opera essendo prevedibili certi adempimenti che comportano una lavorazione maggiore rispetto la prestazione intellettuale. Si basano sul costo per l'impiego del tempo medio per ciascuna attività (ad esempio spedire una lettera presso l'ufficio postale potrebbe richiedere più tempo della sua stessa redazione oppure mettere in ordine tanti documenti secondo l'ordine delle pagine potrebbe impiegare più tempo e risorse rispetto la consulenza stessa).


Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio)
Lo Studio Legale si riserva la facoltà di accettare un incarico giudiziale in gratuito patrocinio qualora sussistano i presupposti di legge, tra i quali vi sono i limiti reddituali ai fini IRPEF e la fondatezza dei diritti che si fanno valere.
Per i migliori chiarimenti su tale istituto si rimanda alla lettura del D.P.R. 115/2002  Testo Unico sulle Spese di Giustizia in particolare dagli articoli 74 e seguenti.

Contestualmente al preventivo lo Studio fornisce al cliente /assistito le informative di legge e acquisisce i dati per gli adempimenti.

Pagamenti.
Preferibilmente con bonifico bancario come da preventivo di riferimento.

Informazioni sulla fatturazione /regime fiscale.

Nei preventivi e nelle parcelle non si applica l'IVA, che rimane anche per questo anno a nostro carico (regime forfettario). Questi dati saranno comunque confermati sul preventivo.

Informazioni sul processo civile digitale.
A seguito dell'emergenza sul Coronavirus (COVID-19) le udienze civili e penali sono state organizzate in digitale, via collegamento remoto. Pertanto per chi volesse presentarsi in udienza assieme all'avvocato, suggeriamo quanto di seguito indicato.
L'Avvocato procederà di regola e dove consentito a trattare le udienze tramite videoconferenza e a depositare gli atti in via telematica.
La parte assistita che intende partecipare all'udienza civile deve:
1) disporre del numero di Ruolo Generale (R.G.) e dell'anno (meglio la data completa);
2) disporre di un computer /tablet o smartphone che consenta di collegarsi tramite Microsoft Teams;
3) disporre di una webcam e di un microfono (solitamente i PC portatili, gli smartphone e i tablet sono già dotati di fabbrica);
4) disporre delle credenziali per accedere all'account Microsoft;
5) disporre della piattaforma Microsoft Teams (e consigliamo anche Skype) già installato nel proprio dispositivo. Per chi non le avesse può collegarsi al sito della Microsoft, cliccando qui oppure ricercare queste applicazioni partendo da un motore di ricerca (es. Google, Bing etc.);
La normativa attualmente di riferimento (maggio 2020) è data principalmente dall'art. 83 comma 7 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 lettere f) e h).
Esistono ulteriori disposizioni che amplificano la portata di queste disposizioni e sono:
1) Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati
2) Protocolli CSM – CNF.

Disposizioni di cui sopra salvo successive modifiche o integrazioni.


Informativa sulla figura del cliente e dell'assistito.

Solitamente col termine "cliente" viene inteso come colui che si rivolge all'avvocato per una certa assistenza legale. In realtà l' "assistito" è colui al quale è rivolta l'assistenza legale, mentre il "cliente" è colui che provvede ai pagamenti. Spesso cliente e assistito coincidono nella medesima persona, ma non sempre è così (si pensi dove l'assistito sia un figlio minore e a pagare l'avvocato vi provvedano i genitori).
Nel caso di persone giuridiche (ad esempio un'azienda) assistita è la persona giuridica, cioè l'azienda stessa che è destinataria dei servizi, mentre i pagamenti possono essere concordati con un individuo (persona fisica) o con un'azienda diversa che sarà il cliente (anch'essa persona giuridica).

Informativa sull'esecuzione dell'opera.
L'opera è data da un piano tattico il cui punto di partenza è la raccolta /aggiornamento di informazioni. Questi dati anzitutto trovano la fonte presso lo stesso assistito, il quale deve fornire elementi di sviluppo imprescindibili, quali atti, notizie, fotografie, video, documenti, SMS /Chat /E-mails, testimoni e ogni altro dato utile all'avvocato al fine di poter delineare una strategia.
Fondamentale è il rapporto collaborativo e di fiducia che si deve mantenere tra cliente /assistito e avvocato. In particolare è estremamente importante che l'assistito si attenga alle indicazioni dell'avvocato, senza assumere iniziative di proprio arbitrio e senza agire in mancanza di istruzioni al riguardo. E' altrettanto basilare che cliente /assistito evitino di riferire a terzi fatti attinenti all'opera - agevolando il segreto professionale - nel loro stesso interesse. Consigliamo sempre ai nostri assistiti di rivolgersi preventivamente a noi qualora vi sia un dubbio su come comportarsi per evitare di alterare (anche irreversibilmente) una strategia che molte volte avviene sicuramente in buona fede.


Informativa sul successo dell'opera.
L'opera è il mezzo finalizzato per cercare di ottenere quanto lecitamente ambìto, utilizzando la diligenza normalmente richiesta per le professioni legali. Nel caso di servizi prestiti dall'avvocato l'opera è un'attività intellettuale e non materiale (anche se questo ultimo aspetto è un lato sussidiario).
Non è possibile garantire l'altrui giudizio favorevole e/o l'adesione di terzi alla propria posizione, nonostante si sia fatto tutto il necessario in tal senso. Ciò in quanto il Diritto non è una scienza esatta. Anche per questo motivo sono tantissimi i casi d'interpretazione degli elementi adottati nel decidere, oltre a circostanze impreviste, imprevedibili e sconosciute che normalmente e mediamente emergono durante l'esecuzione di un incarico. Può accadere che casi simili vengano decisi in maniera diversa o addirittura contraria. Nell'ambito di questa incertezza, che per fortuna rappresenta una scarna casistica, è fondamentale assumere un atteggiamento deciso, strategico. Auspichiamo quindi che il rapporto sia sereno, collaborativo e fondato sulla fiducia reciproca affinché ciò che viene fatto sia comunque proficuo e ragionevole, senza costruirsi false aspettative, anche se si ci si sente sicuri di avere ragione. Elementi questi di vitale importanza per l'opera che l'avvocato si accinge a eseguire.
Un altro aspetto molto importante è dato dal sostegno delle prove necessarie a promuovere la difesa e, per contro, vincere le prove di cui la controparte potrebbe disporre o delle quali già dispone e che non s' immaginano neppure. Questo è un aspetto davvero delicato, dove un difetto anche minimo o una distrazione potrebbero portare alla quasi impossibilità o comunque a un'estrema difficoltà nel sostenere una tesi in favore dell'assistito, senza dimenticare il libero apprezzamento del giudicante degli elementi portati in giudizio e del contesto nel quali questi sono stati raccolti.
Il Diritto deriva dal fatto e questo è il punto centrale da munire di supporto probatorio.
Per quanto riguarda il repentino affidamento di un incarico, informiamo che maggiore urgenza viene richiesta, maggiori sono i rischi che ne conseguono dovuti
anche al fatto che la scarsità di tempo materiale comporta per sua natura una maggiore propensione a essere imprecisi (ad esempio quando viene affidata la contestazione di una sanzione amministrativa proprio l'ultimo giorno utile per impugnarla).
Cause palesemente infondate o pretestuose n
on possono essere sostenute. Tuttavia si potrebbe tentare una via stragiudiziale ragionevole per la parte che abbia un fumus di liceità.
Ovviamente nel dare informative alla clientela occorre essere realisti e tener conto di casi estremi o paradossali che purtroppo talvolta (e lo ripetiamo, talvolta) possono verificarsi per vari motivi.
Compensi, onorari, diritti, imposte, spese e rimborsi vanno corrisposti, come si dirà in seguito, anche in caso d'insuccesso dell'opera.

Informativa sulle spese legali.

  • Gli onorari (o compenso) sono il pagamento del proprio avvocato. Il compenso viene espresso in un preventivo in maniera chiara e precisa ed è legato a un'attività ben specifica. Il compenso è prestabilito secondo i parametri netti di cui al D.M. 55/2014 salvo diversa indicazione. Si osserva che quantificare il compenso con i predetti parametri sia più corretto rispetto una diversa pattuizione, in quanto in caso di soccombenza e di restituizione delle somme vi sia un certo bilanciamento di costi senza dover ricalcolare differenze tra dare e avere. Al compenso vanno aggiunte alcune voci che sono:

  • C.P.A. (Cassa Previdenziale Avvocati) stabilita per legge nel 4%;

  • Spese vive (che sono tutte quelle spese sostenute o anticipate nell'interesse dell'assistito e che devono essere poi specificatamente rimborsate a fronte di apposite fatture /ricevute). Di regola nel nostro Studio i clienti provvedono direttamente ai pagamenti di spese vive, quali bolli, tasse etc.;

  • Spese forfettarie, ossia spese generali (non quantificabili) come stabilite dal D.M. 55/2014 nella misura del 15%;

  • I.V.A. a seconda del regime fiscale del professionista. Nel nostro Studio il cliente non deve pagare l'I.V.A. in quanto il nostro regime fiscale ci consente di non addebitarla;

All'atto del conferimento l'avvocato è tenuto a indicare le seguenti informazioni:
A) Oneri ipotizzabili.
La regola generale è che l'avvocato viene pagato direttamente dal proprio cliente. I pagamenti
(tranne alcune eccezioni) vanno corrisposti anticipatamente per l'attività e non per il risultato. Per cui è sbagliato credere che l'avvocato si paga solo se vince la causa.
Gli oneri ipotizzabili (che sono un concetto molto ampio) sono quelli che vengono posti a carico del cliente /assistito e sono normalmente prevedibili allo stato di attualità di apertura della pratica. Altri oneri sono invece imprevedibili a causa di eventuali risvolti (ad esempio nel caso di morte improvvisa, perdita del lavoro etc.). Particolare attenzione deve prestarsi per gli oneri negativi e per quelli che comportano un carico eccessivo o un insuccesso imprevisto, come spese legali, spese derivanti dalla domanda e il mancato conseguimento di quanto ambìto. Non è prevedibile sin dall'inizio sapere se il processo di primo grado sarà seguito da un appello e così via o se nel corso di causa interverrà un giudizio della Corte Costituzionale.
Le spese legali (che comprendono gli onorari e le spese vive con gli accessori) di regola seguono la soccombenza. Ciò significa che la parte che ha totalmente perso il giudizio può essere condannata secondo la valutazione del giudice, che ne quantifica l'ammontare, al rimborso delle spese in favore della controparte o dello Stato che le ha sostenuto o anticipate. Le spese legali vengono quantificate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Tuttavia può aversi una soccombenza parziale, nel qual caso di regola ciascuna parte paga le proprie spese legali (paga il proprio avvocato).
Le spese legali possono anche prescindere dal merito, cioè si può vincere una causa (anche con vittoria piena) e vedersi addebitare le spese legali parziali o totali. Questo accade di solito quando una parte ha una condotta irregolare sia nella fase processuale che al di fuori del processo (ad esempio è spesso motivo di addebito delle spese legali la mancata partecipazione alla fase negoziativa per risolvere la controversia in via stragiudiziale).
Consigliamo ai nostri clienti /assistiti di accantonare comunque delle somme di denaro, fin da subito, in quanto (approfittando dei tempi non brevi della giustizia) nel caso in cui si sia costretti poi a dover pagare la controparte si hanno più possibilità di chiudere la fase con una sorte meno dolente e in certi casi anche con una cifra minore rispetto quella di partenza.
B) Gratuito patrocinio.
Al conferimento dell'incarico, ricorrendone i presupposti, può essere chiesto che il compenso sia posto a spese dello Stato. Il nostro Studio si riserva i diritti e la più ampia facoltà per condurre incarichi in gratuito patrocinio, in quanto possono essere accettati casi in numero limitato.
Nei casi di preventiva accettazione da parte dello Studio, Cliente e/o Assistito che intendono beneficiarne, hanno l'onere di chiederne tempestivamente l'ammissione alle competenti sedi provvedendo a loro cura, spese e sotto loro responsabilità a tutti gli adempimenti e alle dichiarazioni necessarie. Infatti tale materia è strettamente legata al campo fiscale e reddituale.
Tutta la documentazione e i requisiti richiesti devono essere effettivi e regolari e permanere anche dopo l'ammissione.
I soggetti tenuti ai pagamenti restano solidali con lo Stato per i pagamenti dovuti.
Sono fatte salve tutte le garanzie.
In caso di soccombenza non saranno coperte le spese legali delle controparti.

Informativa sulla privacy.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante il Codice della privacy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2003, Suppl. ord. n. 123) e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà garantito con lealtà, correttezza e trasparenza. Pertanto, su tutti i dati conferiti verrà garantita la tutela prevista dal Codice della privacy, dal segreto professionale forense e da ogni altro obbligo normativo e regolamentare.

1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato esclusivamente per finalità di tipo legale/ giudiziario o per il procedimento arbitrale e comunque per la corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale richiesto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, nonché per la gestione e/o il recupero dei crediti e quanto altro comunque ad esso connesso o derivante.

2. Modalità di trattamento e sua cessazione.
Il trattamento è realizzato direttamente dal Titolare, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del Codice della Privacy, con modalità elettroniche e non, e comunque con accorgimenti che diano garanzia di sicurezza e riservatezza sulla loro: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. La trattazione con modalità elettroniche sarà quella di utilizzare applicativi per: redazione di atti con videoscrittura; elaborazione per immagini, compressione, archiviazione, criptazione; trasferimento dati (anche su siti, servers e supporti esterni) e loro cancellazione. I dati saranno inseriti in database per la migliore gestione dell'incarico. Al termine del trattamento, i documenti e i dati personali digitalizzati non verranno distrutti irreversibilmente e i documenti o gli atti cartacei verranno restituiti alle rispettive parti, salvo mandato a distruggerli.

3. Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, comportando, un loro eventuale rifiuto o una loro non autorizzazione, all'impossibilità da parte del Titolare a dare seguito a quanto richiesto.

4. Comunicazione – Diffusione.
I dati non saranno diffusi e non saranno comunicati ad altri soggetti, fatta eccezione per i dati personali necessari che dovranno essere utilizzati per eseguire il mandato e/o comunicati ad Enti, Autorità, Pubbliche Amministrazioni, Ordini e ad altri professionisti e/o collaboratori, quali, in via non esaustiva, dottori commercialisti, notai, arbitri, conciliatori, mediatori, agenti, intermediari, ufficiali giudiziari, personale postale, architetti, ingegneri, geometri, ragionieri, medici, ausiliari, collaboratori, servizi postali e/o corrieri (per la corrispondenza), alle controparti, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, ai loro difensori/ periti, ai soggetti operanti nel settore giudiziario e a tutti quei soggetti pubblici o privati la cui comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle finalità nella presente indicate, nonché al professionista abilitato agli adempimenti fiscali e/o tributari (in ragione di queste finalità), per assolvere agli obblighi di legge. Tramite sito web o altro sito/ link eventualmente riconducibile al Titolare, non sarà mai pubblicato alcun dato personale semplice, sensibile o giudiziario. Tuttavia potranno essere eventualmente pubblicati solo dei codici alfanumerici conosciuti solo dagli assegnatari e dallo Studio che consentono soltanto al titolare e ai rispettivi destinatari di comunicare una notizia, un avviso o una semplice informazione, garantendo in ogni caso l'anonimato. E' ammessa la possibilità di comunicare i dati per mero errore ad Autorità, Enti, Pubbliche Amministrazioni e in generale a soggetti ritenuti giusti destinatari.

5. Trasferimento dei dati personali all'estero.
I dati personali, sensibili o giudiziari, non saranno trasmessi all'estero se non per obbligo di legge. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

6. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è esclusivamente il l'Avv. Domenico Bertuccio, nato a Reggio di Calabria il 01-06-1979 (c.f. BRTDNC79H01H224S), con Studio Professionale sito in Bianco, alla via P. Galluppi n. 6, tel. 3315811056 ed ivi residente e con Studio secondario in Roma, Largo Irpinia 39, e-mail: domenico.bertuccio@gmail.com o su P.E.C. domenico.bertuccio@pec.it, iscritto all'albo avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Locri (RC).

7. Diritti dell'interessato di cui all'art. 7 C.D.P.
L'interessato gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che può esercitare rivolgendosi direttamente al Titolare. In particolare, l'interessato ha diritto di:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata ai trattamenti informatizzati, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
c) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed, in ogni caso, a quelli previsti a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per trattamento di dati personali deve intendersi solo quello effettuato direttamente dall'Avv. Domenico Bertuccio. Non si assume, pertanto, responsabilità alcuna circa i trattamenti svolti autonomamente dai terzi, quali, ad esempio, in via non esaustiva, fornitori dei servizi del sito, altri professionisti, servizi postali o corrieri, etc.
Anche in ragione di quanto appena evidenziato, si invita a ridurre al minimo indispensabile la trasmissione di dati personali e soprattutto di dati sensibili/ giudiziari.

8. Sicurezza minima dei dati.
Nel caso in cui il trattamento avvenga con sistemi elettronico/ informatici, se previsto dalla legge verrà redatto e aggiornato un D.P.S. /Registro o altro mezzo analogo. Si rendono anche disponibili le informazioni degli elementi contenuti nella notificazione. I dati trasferiti su supporti informatici (CD, DVD etc.) verranno criptati e chiusi con affidabile password in files di archivio. Analogamente avverrà nel caso in cui i dati siano trasferiti su supporti idonei a scrittura- cancellazione e riscrittura, come Hard Disk, pendrive USB, CD-RW, DVD-RW e simili. Il trasferimento dei dati avverrà col "copia e incolla" e non col "taglia e incolla", in quanto sul file/ cartella origine sarà poi praticato un erasing irreversibile, con software che applica la sovrascrittura, impedendone il recupero. Verrà comunque costantemente praticata una "bonifica dello spazio libero", con sovrascrittura dello spazio vuoto dell'Hard disk, talché da impedire il recupero di quanto in precedenza cancellato. Nel caso di trattamento non elettronico, la conservazione dei fascicoli contenenti atti e/o documenti, avverrà in apposito armadio/ cassaforte chiuso a chiave. I fascicoli non verranno mai gestiti o lasciati incustoditi in presenza di terze persone. La sicurezza informatica di ogni computer in dotazione allo Studio Legale è garantita da vari antivirus, antispyware e firewall, costantemente aggiornati, oltre a software che migliora le misure di privacy e a sistemi operativi aggiornati. L'accesso alla macchina, al sistema operativo e alle cartelle, così come la connessione a internet, sono protetti da diverse passwords, note soltanto al Titolare.
Autorizzazione 4/2012 Trattamento dati sensibili da parte liberi professionisti;
Autorizzazione n. 5/2012 Trattamento dati sensibili da parte di determinate categorie;
Autorizzazione n. 7/2012 Trattamento dai giudiziari e s.m.i.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della pratica, comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è lo studio legale Bertuccio in persona dell'avv. Domenico Bertuccio (di seguito indicato anche come "professionista") con domicilio eletto in Roma al Largo Irpinia n. 39. Il Titolare può essere contattato mediante mobile +39 3315811056 e via P.E.C. su domenico.bertuccio@pec.it, all'indirizzo di Roma al Largo Irpinia n. 39. Lo studio legale del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) [nel caso in cui lo studio abbia nominato un data protection officer dovrà indicare anche i riferimenti di contatto del DPO].

Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I dati saranno trattati anche al fine di:
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento
Lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
- sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
- sia basato sul consenso espresso quali invio di newsletter da parte dello studio legale, messaggi promozionali e adempimenti contrattuali.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali.
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui il cliente/ assistito è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati.
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati
I dati personali del cliente /assistito potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione ne' ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Protezione dei dati.
I dati salvati in formato elettronico sono protetti con varie crittografie casuali con rinnovo automatico. Una di queste è di tipo militare AES 256 bit. L'accesso software è protetto con password. L'accesso hardware è all'interno di struttura in cemento con chiave segreta. I fascicoli cartacei non sono mai lasciati incustoditi o alla vista /portata di terzi, ma solo nella disponibilità di chi legittimato.

Il nostro sito utilizza il protocollo https con certificato di protezione.

Nei messaggi elettronici di posta c'è sempre la dicitura in fondo che se una comunicazione è per qualsiasi motivo giunta a un destinatario per errore, di cancellare immediatamente detto messaggio senza prendere cognizione del contenuto, di segnalarne al mittente tale evento e comunque di non rivelare a terzi qualsiasi elemento di cui si è venuti a conoscenza e di non utilizzare a proprio o altri vantaggi le informazioni avute.
Non utilizzeremo mai canali elettronici che non ci convincano di protezione crittografata. Non daremo mai informazioni e dati a terzi che ci diano garanzia e sicurezza per la privacy dei nostri clienti e assistiti.
Nel caso in cui prenda contatti col nostro Studio qualcuno che sostenga di essere un parente o figure vicine, non daremo mai alcuna informazione senza autorizzazione espressa.
Nel caso in cui cliente e/o assistito ha colloquio con il professionista dinnanzi o in presenza di terzi, ciò significa implicito consenso /autorizzazione a trattare in tale contesto, cosa che però questo Studio sconsiglia fortemente. La condizione ideale è quella di svolgere un colloquio stretto faccia a faccia e riservato all'interno dello Studio Legale o in altro luogo comunque sicuro dalla presenza di terzi non coinvolti.
Se il Cliente è persona diversa dall'assistito, naturalmente non si può prescindere da un trattamento dati disgiunto, tranne per la parte non necessaria. Per cui è naturale che il Cliente sappia ad esempio dell'esito del giudizio.
In ogni caso ci prendiamo l’impegno a limitare all'essenziale il trattamento dei dati sia in senso interno (Cliente, Assistito, Professionista, Ausiliari etc.) che in senso esterno (Autorità, Enti, terzi etc.) impiegando la massima diligenza e il miglior buon senso.

Diritti dell’interessato.
Tra i diritti riconosciuti al cliente /assistito dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati personali che riguardano il cliente /assistito (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
- la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal professionista (nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati) i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che riguardano il cliente /assistito;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso del cliente /assistito per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva comunque la sua liceità;
- proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Informativa sulla negoziazione assistita (art. 2, comma 7, d. L. n. 132/2014).
Della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto mi è stata fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione), per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili;
Che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di un avvocato, è redatta a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
Che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
Che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;
Che le parti e gli avvocati sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale. Inoltre, si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili;
Della possibilità - tranne che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti - di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dal citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto mi è stata fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione) al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione, di modifica delle condizioni di divorzio con la controparte;
Che l'accordo raggiunto – che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale - produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali sostituiti;
Che l’avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia, dallo stesso autenticata, dell’accordo munito delle certificazioni necessarie;
Che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.

Procedimento di mediazione civile obbligatoria e facoltativa.
Art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni: 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni per tentare la risoluzione stragiudiziale e/o ante-giudiziale della controversia insorta , nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D. Lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 2) che, quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo e, in tal caso, all’organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso; 3) della obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato tanto al primo incontro quanto ai successivi; 4) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 5) dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di € 500,00 in caso di successo - credito ridotto della metà in caso di insuccesso- e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale di accordo (che costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale laddove sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dagli avvocati che le assistono) è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente; 6) dei benefici, della procedura e del regime fiscale relativo ai lodi arbitrali in caso di altri strumenti di A.D.R., transazioni, accordi e negoziazioni assistite.

Altre informative sull'incarico.
Prima di procedere con l'incarico il cliente e l'assistito dovranno avere ben chiaro ed esaustivamente compreso quanto illustrato dettagliatamente, anche oralmente, in merito a quanto segue:
a) riguardo le ragioni delle domande e delle difese, conoscendone gli effetti che ne deriveranno e che ne potrebbero derivare, anche in ragione della mediazione, della negoziazione assistita, dell'arbitrato, della transazione, della conciliazione e dalla sentenza definitiva del giudice;
b) la tecnica, inclusa la sua qualità con tutte le scelte processuali e strategiche adottate e da adottare;
c) i  rischi di  un cambio delle strategie difensive con tutte le conseguenze;
d) tutto ciò che importa la sconfitta in giudizio, incluso quanto ne potrebbe derivare, in particolare per le spese di lite, di giustizia, diritti, compensi e onorari per la soccombenza parziale, reciproca e totale;
e) il gratuito patrocinio, che è dato dal pagamento delle spese e degli onorari di un procedimento giudiziario a carico dello Stato per i soggetti che dimostrano di essere in disagio economico, secondo la soglia annuale di reddito predeterminata dalla legge;
f) incarico che presenta delle caratteristiche iniziali relative, le quali in prosieguo possono modificarsi per il sopravvenire di nuovi elementi (a titolo non esaustivo, documenti, prove, giurisprudenza, condizioni economiche, atti amministrativi, status, nuove /diverse intenzioni delle parti, nuovi /diversi interessi etc.). Per cui tutto, in considerazione che tutto può cambiare, quanto rappresentato al Cliente e all'Assistito è suscettibile di continuo mutamento (dinamicità dell'incarico) con conseguente e naturale alterazione della programmazione strategica difensiva. Parimenti possono anche cambiare i valori di ogni somma o affare, sia per avere che per dare, con ripercussione su compensi e ogni altro dovuto. Proprio su tali rischi è opportuno accantonare anticipatamente il patrimonio in caso di perdita /sconfitta. Sulla base di quanto ora osservato l'incarico potrebbe risultare effettivamente può gravoso, più oneroso, più laborioso, più articolato, richiedere più tempo e così via, come potrebbe accadere l'esatto contrario;
g) ogni questione potrebbe essere soggetta a discordanza normativa, amministrativa e giurisprudenziale, così come su ogni punto potrebbe intervenire una riforma legislativa e/o una giurisprudenza che potrebbe incidere sensibilmente, ovvero che potrebbe migliorare o peggiorare ogni aspettativa, l'operato e/o quanto si volesse conseguire. Pertanto Cliente e Assistito devono costantemente tenersi in contatto con lo Studio per tenersi aggiornati su questi dati e sulla conseguente possibilità di mutare la pianificazione e la strategia difensiva. Per non intaccare il fondo spese e per una migliore praticità e prontezza, le informazioni sono rese oralmente, salvo che vengano appositamente richieste per iscritto secondo tariffa /costi previsti, comportandone un ulteriore aggravio anche di tempo materiale per la redazione e trasmissione;
h) per un risultato regolare e/o ottimale dell'attività è necessario che sussistano le risorse necessarie, come i fondi economici, il tempo, un clima sereno e collaborativo, la fiducia reciproca. Per cui tanto più celerità è richiesta, tanto più è probabile che risultino imprecisioni, errori e omissioni non volontarie nell'operato. Ciò in ragione del carico psicologico e del contesto di serenità di cui il professionista deve essere garantito nell'uso dell'intelletto, quale motore principale delle professioni legali. Cliente e Assistito sono consapevoli e accettano il rischio in termini di ragionevolezza che l'operato può compromettersi in relazione alle loro condotte e alla loro richiesta di celerità, in particolare la presentazione di atti e documenti allo Studio a ridosso delle scadenze.
In ragione di quanto sopra: a) l'Avv. Domenico Bertuccio ha facoltà di modificare il contenuto della domanda giudiziale, di modificare e/o di meglio precisare il contenuto di quanto rappresentato nei propri atti e documenti, modificare ogni richiesta sia al Cliente /Assistito che a terzi; b) Cliente e Assistito devono sempre essere pronti a fare fronte ad ogni inconveniente, psicologicamente prevenuti alla peggiore delle ipotesi o condizioni, visto che ogni affare stragiudiziale che giudiziale può avere risvolti negativi e previsti in tal senso e che pertanto solo il diligente premunirsi può contenere i disagi che ne potrebbero derivare.

Informazioni sulla polizza professionale
L'attività professionale è coperta da polizza assicurativa di cui alla Polizza N. IFL0006526.030526 Broker Marsh PD 9012 - Compagnia AIG, per responsabilità civile professionale e generale ai sensi del D.M. del 22/09/2016 (G.U. 238 del 11/10/2016), massimale € 350.000,00 (sinistro /anno ass.) dal 30/09/2019 al 30/09/2020 + irretroattività.

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